Nell’ambito degli interventi di miglioramento sismico, che possono fruire anche del 110%, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori ma è necessario che l’impresa appaltante sia la titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e che sia anche astrattamente idonea all’esecuzione dei detti lavori. L’idoneità può essere verificata con il codice Ateco o con la presenza, nello statuto o nei patti sociali, dell’attività di costruzione e/o ristrutturazione.
Così l’Agenzia delle entrate con due recenti risposte (n. 318 e 320) chiamata a fornire chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina concernente la detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 e del comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013 (sismabonus acquisti).
Premesso che, in entrambi i casi, si tratta della disciplina contenuta nel comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, la quale dispone che qualora gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’opcm n. 3519 del 2006, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), agli acquirenti delle unità immobiliari spetta la detrazione fiscale del 75% o dell’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi; per le spese sostenute dall’1/7/2020, invece, spetta la detrazione maggiorata del 110% se gli acquirenti delle unità immobiliari sono quelli delineati dal comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020.
Con la prima istanza di interpello (risposta n. 318/2021), la società istante, impresa di costruzione di edifici residenziali e non, richiede chiarimenti in merito alla citata disciplina (sismabonus acquisti) facendo presente di essere in procinto di eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di due immobili attualmente censiti nella categoria A/1 (esclusi dal beneficio del 110%) che, alla fine dei lavori, verranno iscritti in catasto in una categoria diversa, presumibilmente in categoria A/2 e chiede, pertanto, se sono rispettate le condizioni per far accedere alla detrazione maggiorata gli acquirenti.
L’Agenzia delle entrate, richiamando una risposta collocata nell’area tematica del superbonus e il comma 15-bis dell’art. 119 citato, conferma che gli interventi indicati dall’art. 16 del dl 63/2013 sono ammessi al 110% ma che la detta possibilità resta condizionata al fatto che nel provvedimento amministrativo, che autorizza l’esecuzione degli interventi, risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’edificio in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni richieste; nel caso di specie, al fine di far fruire del 110% agli acquirenti, si rende necessario che le nuove unità appartengano ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 con la conseguenza che se censiti in categoria diversa la detrazione indicata (comma 1-septies, art. 16 del dl 63/2013) risulta spettante anche perché assorbita da quella maggiore a far data dall’1/7/20202 (Consiglio del lavori pubblici, parere 2/02/2021).
Nel secondo interpello (risposta n. 320/2021), la società istante rappresenta di esercitare un’attività di costruzione di edifici residenziali e di aver realizzato un immobile composto da unità residenziali e pertinenze, evidenziando la non coincidenza fra il soggetto che ha provveduto alla demolizione e quello che ha realizzato l’intervento di ricostruzione.
Riteneva, però, che gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate potessero fruire dell’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013 (sismabonus acquisti).
Sul punto, invece, l’Agenzia delle entrate precisa che, come già indicato a suo tempo (risposta n. 213/2020), non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, potendo essere commissionati ad altra impresa, ma si rende necessario che l’impresa appaltante sia la titolare dell’abilitazione necessaria per la realizzazione dei lavori indicati e che la stessa sia idonea, anche astrattamente, a eseguire gli stessi interventi; l’astratta idoneità può sussistere, a mero titolo esemplificativo, con il possesso di un preciso codice Ateco o con l’indicazione nello statuto o nei patti sociali dell’espressa attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
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