In presenza di più interventi, antisismici e di efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini della cessione e/o dello sconto in fattura e, quindi, per il raggiungimento della percentuale del 30% di ogni stato di avanzamento (Sal), gli stessi devono essere considerati congiuntamente. Di fatto, la detta percentuale non deve essere verificata con riferimento a ogni tipologia di intervento distintamente considerato. Questo ciò che emerge dal tenore letterale del comma 1-bis, dell’art. 121 del dl 34/2020 concernente l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni su determinati bonus edilizi, con particolare riferimento a quella concernente la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.
Il caso più ricorrente, per esempio, è quello del proprietario di una unità immobiliare che esegue sulla stessa unità interventi, sia di natura antisismica (sisma bonus), di cui al comma 4 dell’art. 119 citato, sia interventi di efficientamento energetico per i quali risulta possibile accedere alla detrazione del 110%; com’è noto, il proprietario, in tal caso, e in alternativa all’utilizzo diretto del bonus, può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche in relazione a ciascun stato di avanzamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121 del dl 34/2020.
Dalla disposizione richiamata si evince chiaramente che gli stadi di avanzamento lavori non possono essere più di due per “ciascun intervento complessivo” e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Le criticità emergenti dalla lettura delle disposizioni richiamate sono almeno due: la prima riguarda la base su cui deve essere determinata la percentuale, la seconda riguarda, in presenza di più interventi e distinti come l’ecobonus e il sisma bonus, se la detta percentuale del 30% debba essere considerata nell’insieme di tutti i lavori di riqualificazione indicati (interventi antisismici e di efficientamento) o se la stessa debba essere verificata in relazione a ciascuna tipologia di intervento, distintamente considerata.
È necessario, quindi e in assenza di precisazioni sul punto, partire dal dettato letterale della disposizione che, come indicato, fa riferimento letteralmente a “ciascuno stato di avanzamento”; la prima considerazione, abbastanza chiara, è che il 30%, quale quota minima necessaria per effettuare la cessione, deve essere riferita, in presenza di detti lavori ad ogni unità abitativa, nei limiti indicati dall’art. 119, oggetto degli interventi agevolati.
In secondo luogo, si ritiene di dover tenere conto, stante il fatto che la disposizione non fa riferimento a un ammontare di spesa sostenuta ma richiama chiaramente l’intervento nel suo complesso, dell’entità dei lavori eseguiti che potrebbero corrispondere anche ad una spesa minore (o maggiore) rispetto al costo complessivo da sostenere; per esempio, non è importante, a fronte di un costo complessivo dell’intervento pari a 100, aver sostenuto spese per 30 ma soltanto di aver eseguito lavori che, pur non ammontanti a un valore pari a 30, riprendendo il medesimo esempio, risultino eseguiti per almeno il 30% dei lavori complessivi; entità, peraltro, convalidata dal professionista tecnico nella propria asseverazione.
L’ulteriore criticità concerne la presenza di più interventi, peraltro da trattare distintamente anche a livello di comunicazione per l’opzione, come quelli per l’efficientamento e quelli antisismici che si scontrano con la determinazione del 30% degli stadi di avanzamento dei lavori; sul punto sussistono punti di vista diametralmente opposti.
Stante la presenza della locuzione “intervento complessivo” e il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 119 del dl 34/2020, ai fini della cessione e dello sconto in fattura, si evidenzia che il comma 1-bis non richiede una distinzione degli interventi, con la possibilità che, tenendo ferma la percentuale complessiva del 30%, il trasferimento del bonus deve essere possibile anche se quello relativo all’efficientamento, rispetto al sismabonus, è stato realizzato in misura inferiore alla detta percentuale.
Gli interventi antisismici e di efficientamento energetico, quindi, devono essere considerati congiuntamente ai fini del raggiungimento della quota di almeno il 30% e, in tal caso, si ritiene che ciò che risulta rilevante è che le due tipologie di interventi, facenti parte del medesimo «intervento complessivo» sulla singola unità, sebbene distinte e anche se in misura variabile tra le stesse, raggiungano congiuntamente (insieme) la percentuale del 30% dell’entità complessiva degli interventi da realizzare.
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