Risoluzione n 314 2008_ris 314E del 21 luglio 2008
In via preliminare, si fa presente che l’istanza di interpello proposta deve ritenersi inammissibile in quanto la stessa è stata presentata dopo aver posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante. La preventività quale presupposto imprescindibile dell’istanza è stabilita dall’art. 1, comma 2, del D.M. n. 209