Anno nuovo, nuova stagione dichiarativa. Sono disponibili sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022. Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e non solo. Vediamo una breve panoramica sulla dichiarazione dei redditi, cosa contiene, quando e come presentarla per quest’anno.
Modello 730/2022 ordinario e precompilato: cos’è e chi deve presentarlo
I lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di determinati redditi possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, il cui utilizzo presenta numerosi vantaggi. Ad esempio non si devono eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice, si può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) o al contrario se si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Per rendere ancora più facile per i contribuenti la dichiarazione dei redditi, sarà disponibile anche quest’anno sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 in forma precompilata che contiene già alcune informazioni. Il cittadino potrà accedervi usando SPID, carta di identità elettronica o la Carta Nazionale dei servizi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, ci si accorge di aver commesso degli errori, si possono effettuare rettifiche.
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure ad un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). In tal caso il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.
Occorre sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono ad esempio la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. In tal modo è possibile fruire delle relative detrazioni fiscali, da quelle per le spese sostenute per i propri figli, a quelle per i bonus casa, ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus, bonus verde e Superbonus al 110%.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta.
Non c’è l’obbligo di utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie. Anche il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.
Cosa c’è di nuovo
Tra le principali novità concernenti la casa contenute nel modello 730/2022 troviamo:
- il Credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- il Superbonus al 110% per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus;
- la detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- il bonus mobili con il limite di spesa innalzato a 16.000 euro.
Ricordiamo brevemente queste novità. In primo luogo, per aiutare gli under 36, il Dl n. 73 del 2021, il decreto sostegni bis, introduce una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per gli under 36 anni. Il provvedimento in particolare prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti). Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un bonus ad hoc per chi sostituisce il gruppo elettrogeno d’emergenza. In particolare la norma prevede che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica spetta, nella misura del 50% anche per quelli “di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione”.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili relativo al 2021 deve essere calcolato su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
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