Da oggi è disponibile la Dichiarazione precompilata 2021 (modello 730 e Redditi – il vecchio Unico) ma solo dal 19 maggio sarà poi possibile accettarla così come predisposta, oppure modificarla, e inviarla all’Agenzia delle Entrate entro comunque il 30 settembre prossimo. Si accede al 730 precompilato tramite tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) e Pin Fisconline: ques’ultimo, però, può essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso. Naturalmente qualora la denuncia dei redditi è curata da un commercialista o un Caf bisognerà firmare e consegnare all’intermediario la delega per l’accesso.
Tra le novità di quest’anno ci sono le caselle in cui indicare:
- le nuove detrazioni casa entrate in vigore nel 2020: il bonus facciate del 90% e il superbonus del 110%;
- il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettric;
- il credito d’imposta “bonus vacanze” (se il bonus è stato usato entro il 31 dicembre 2020, si ha una detrazione del 20% sulla spesa sostenuta);
Se il 730 precompilato viene presentato senza modifiche direttamente dal sito delle Entrate oppure al sostituto d’imposta non ci saranno controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili. I controlli possono invece riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite Cu, Certificazione unica, il vecchio Cud. La dichiarazione precompilata – come ricorda il Sole 24 ore – “si considera accettata anche se il contribuente esegue modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio, varia i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale)”. Qualora invece si prensenta tramite commercialista o Caf (con o senza modifiche che incidono sul reddito imponibile), i controlli sulle modifiche apportate ricadranno sugli intermediari.
Spese detraibili: serve la prova del pagamento tracciato
Proprio per questo commercialisti e Caf quest’anno chiedereanno prova del pagamento tracciato delle spese detraibili effettaute nel 2020. Per
In altre parole, per le seguenti spese:
• le visite mediche specialistiche sostenute in una struttura non convenzionata con il Ssn;
• le rate del mutuo per detrarre gli interessi;
• le spese di intermediazione per l’acquisto della prima casa;
• le spese (visite, medicine, dispositivi) veterinarie;
• le spese funebri;
• le spese per la scuola (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche, dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate) e per l’Università (affitto per studenti fuori sede, ecc.);
• le spese per l’attività sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
• le spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.);
• le spese per addetti all’assistenza per non autosufficienza;
• le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico);
• l’abbonamento al trasporto pubblico locale (tessera metrebus e quant’altro).
occorrerà fonire la quietanza del bonifico bancario/postale o i bollettini postali, o la ricevuta bancomat, carte di credito o prepagate, oppure gli assegni utilizzati per il pagamento.
Ad introdurre questo obbligo è stata la legge di Bilancio 2020 che ha stabilito (comma 679 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019) che per detrarre al 19% una serie di spese nel 730/2021, a partire dal 1° gennaio 2020, i pagamenti di alcune prestazioni dovranno essere effettuate con strumenti tracciabili, cioè con bancomat, carta di credito o carte prepagate, assegni bancari e assegni circolari, bonifico bancario o postale.
È possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al Caf l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamento con PagoPA. Infine, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate è sufficiente anche consegnare la fattura o lo scontrino rilasciato dal professionista o dall’esercente in cui però si dichiari o sia desumibile che il pagamento è stato eseguito con carte o bancomat.
Spese detraibili escluse dall’obbligo della tracciabilità che si possono ancora pagare in contanti:
• i medicinali (esclusi quelli veterinari);
• i dispositivi medici;
• le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture in convenzione con Sistema sanitario nazionale.
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