Con riferimento ai cosiddetti “bonus edilizi” è noto che questi possono essere fruiti sotto forma di detrazioni di imposta oppure ceduti a terzi con modalità alternative alla detrazione (cessione diretta della detrazione oppure “sconto in fattura” praticato dal soggetto fornitore del servizio).
La ratio alla base dell’introduzione di queste modalità inizialmente (parliamo di periodo ante – pandemia) era stata quella di favorire l’esecuzione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio (pensiamo al sismabonus ) anche ai cosiddetti “soggetti incapienti” i quali, in altro modo, non avrebbero avuto alcuna possibilità di recuperare l’eventuale detrazione maturata. Con il Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), la possibilità di cedere la detrazione viene estesa a qualsiasi “bonus edilizio”.
E’ noto inoltre che i crediti d’imposta oggetto di cessione sono fruibili con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per il soggetto cedente . La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli
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