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Rischio sismico, ricostruzione più facile – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, superbonus fruibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche senza il rispetto della sagoma o del sedime originario. Detrazione maggiorata del 110% a raggio ridotto per il Terzo settore. L’Agenzia delle entrate è intervenuta ulteriormente sulla disciplina relativa alla detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico e sulla cessione e sconto, con le risposte agli interpelli nn. 11, 12 e 14 di questo inizio anno.

Sismabonus. Le prime due risposte (n. 11 e n. 12) riguardano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico. Con il primo interpello, l’istante comunica di essere interessato alla demolizione e ricostruzione della propria abitazione di classe energetica G e avvisa che, per rispettare tutte le condizioni, l’unità immobiliare deve essere spostata di sedime con aumento della volumetria e chiede se è possibile applicare, sui detti interventi, la detrazione maggiorata del 110%. L’Agenzia delle entrate richiama il più datato documento di prassi (circ. 24/E(2020) e, coordinando le dette indicazioni con le modifiche intervenute a cura del n. 2 della lett. b) del comma 1 della legge 76/2020, conferma che gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei termini indicati dalla norma richiamata e dalla relazione tecnica, sono inseriti nella lett. d), comma 1 dell’art. 3 del dpr 380/2001, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originario dell’edificio demolito e anche se l’intervento porta a un incremento volumetrico, se consentito dalle disposizioni e gli strumenti di natura urbanistica. Si dà atto che il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto ma l’Agenzia delle entrate precisa che, laddove l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia indicata dal citato art. 3 del dpr 380/2001 e siano eseguiti interventi rientranti nella disciplina della detrazione maggiorata, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, il contribuente potrà fruire del superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni richieste. Con la risposta successiva (n. 12), l’istante rappresenta di essere proprietario di un immobile residenziale sul quale ha avviato lavori di ampliamento e di efficientamento energetico, nonché di creazione di una autorimessa nel 2019, ma di voler continuare i lavori nel 2020 e di non voler tener conto dei costi riferibili alla nuova costruzione, non ammessi in detrazione. Sulla fattispecie, l’Agenzia delle entrate evidenzia che non è stato specificato se l’immobile sul quale si intende eseguire gli interventi rientri tra quelli indicati nella risposta in commento ma qualora l’edificio oggetto dell’istanza sia in possesso delle caratteristiche richiamate e nel rispetto dei requisiti richiesti dal provvedimento del 6/08/2020, senza ombra di dubbio l’intervento con ampliamento può fruire del 110% relativamente alla coibentazione della superficie disperdente e della sostituzione del generatore di calore. Al contrario, relativamente all’intervento di ampliamento su un immobile collocato in zona 3, l’agenzia ritiene che, stante il fatto che i lavori sono iniziati nel 2019 e che non è stata presentata l’asseverazione delle classi di rischio, il contribuente non possa fruire dell’agevolazione, di cui al comma 3, dell’art. 3 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 24/2020.

Enti no profit. L’ultima risposta (n. 14) concerne gli interventi eseguiti da un ente non commerciale (parrocchia) proprietaria di immobili ad uso residenziale, di categoria catastale A/2, che intende beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020 per le detrazioni inerenti il recupero edilizio.

Sul punto si ricorda, innanzitutto, che l’art. 119 indica puntualmente i fruitori, appartenenti al Terzo settore, della detrazione maggiorata (lett. d-bis, comma 9, dell’art. 119 del dl 34/2020) ovvero le Onlus, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive ma in tal caso limitatamente agli interventi sugli spogliatoi e, quindi, l’agenzia evidenzia il necessario rispetto del requisito soggettivo in capo alla parrocchia.

In caso contrario, l’istante non può avvalersi della detrazione maggiorata prevista dal citato art. 119, potendo beneficiare soltanto del superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

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