Il trattamento integrativo è riconosciuto interamente entro il limite reddituale di 15.000 euro. Per i redditi da 15.001 a 28.000 euro entrano in gioco alcune detrazioni presenti nel dichiarativo che influiscono sul calcolo dell’agevolazione spettante. Facciamo chiarezza.
L’art.1 c.3 della Legge 234/2021 ha modificato l’art.1 del DL 3/2020 rimodulando il trattamento integrativo e abrogando l’ulteriore detrazione fiscale che spettava per il 2021.
Viene quindi previsto che: Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui
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