Subito dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, che ha previsto lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per i lavori avviati dal 17 febbraio scorso, si è paventata la possibilità di applicare la medesima limitazione per le eventuali varianti rispetto al progetto iniziale.
Secondo una tesi non condivisibile, le spese sostenute per gli interventi in variante effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto, avrebbero determinato il beneficio della detrazione senza poter cedere il relativo credito o fruire dello sconto in fattura. Ne sarebbe conseguito un duplice regime per le spese sostenute prima e dopo le varianti. La soluzione, come detto non è condivisibile, ma in sede di conversione del predetto decreto il problema è stato risolto definitivamente.
In particolare, è stata inserita nel corpo del decreto – legge in commento una norma di interpretazione autentica.
La novella prevede che la presentazione di
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