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Trasmissibilità dei bonus edilizi

Trasmissibilità dei bonus edilizi

Non tutti sanno che esiste un principio generale: i
bonus edilizi seguono l’immobile
e non il soggetto che ha
sostenuto la spesa. In pratica, in caso di vendita di un immobile e
se su questo sono stati realizzati interventi agevolati, le
detrazioni per i crediti d’imposta maturati potranno essere
utilizzate solo dall’acquirente (art. 9-bis, del D.M. 19 febbraio
2007 e art. 9, comma 1, del D.M. 6 agosto 2020). Ciò vale anche in
caso di donazione e di permuta.

La deroga al principio di conservazione dei bonus edilizi

A questo principio generale si può derogare
indicando nel rogito la volontà di mantenere in capo al venditore
la detrazione residua. Se nulla è riportato nell’atto notarile,
tale volontà può essere formalizzata successivamente in una
scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti
contraenti, nella quale si dà atto che l’accordo in tal senso
esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei
contribuenti in sede di
…continua a leggere

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