Tra i soggetti ammessi alle detrazioni per interventi edilizi
c’è il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Il contratto di comodato
Come riportato da diversi documenti di prassi del Ministero
delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di
comodato non è necessario quando si dimostri che il
soggetto che vuole detrarre le spese sostenute e a cui sono state
intestate le fatture è convivente con il proprietario
dell’immobile su cui vengono effettuati gli interventi
agevolati.
Si riporta uno stralcio della Circolare n. 121
dell’11/5/1998:
“2.1. Familiari conviventi. La detrazione compete anche al
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul
quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i
bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le
fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è
opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma
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