Non ho mai nascosto il mio “fastidio” nei confronti di quello
che ho sempre definito una “mostruosità” dell’attuale normativa
edilizia: la doppia conformità dell’intervento alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di
sanatoria (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001).
Accertamento di conformità
Una mostruosità figlia dei tempi in cui è stato redatto il
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che probabilmente il
legislatore dovrebbe rivalutare soprattutto alla luce dello stato
di salute del patrimonio edilizio, dell’inerzia (se non
impossibilità) delle amministrazioni di intervenire su molte
difformità, oltre che delle palesi differenze con l’attuale
attenzione nei confronti delle modifiche ai piani regolatori.
Fatto sta che, al momento, la doppia conformità è conditio
sine qua non per ottenere il permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia. Un
requisito che è stato bypassato dalla Regione Emilia Romagna che
nella sua normativa edilizia (la Legge regionale 21 ottobre 2004,
n. 23) all’art.
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