In materia edilizia, gli interventi che vanno ad alterare, anche
sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria
consistenza fisica dell’immobile e comportano l’inserimento di
nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi rientrano
nell’ambito della ristrutturazione edilizia ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia e
necessitano del permesso di costruire.
A ricordarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza
del 24 ottobre 2023, n. 9201, con cui ha respinto il
ricorso contro l’ordine di demolizione di opere che
l’Amministrazione comunale aveva indicato sotto la nozione di
ristruttrazione ddilizia eseguita in assenza di titolo
abilitativo.
Interventi edilizi: le definizioni nel d.P.R. n.
380/2001
Facciamo un passo indietro e vediamo le disposizioni dell’art.
3, comma 1, del Testo Unico Edilizia, che distingue i seguenti
interventi:
- a) “interventi di manutenzione ordinaria“, che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
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