L’erogazione degli incentivi per funzioni
tecniche nel caso di contratti di
concessione poggia su presupposti diversi, giardando alle
previsioni del “vecchio” e del nuovo Codice degli
Appalti. Ciò implica, anche in virtù del principio “tempus
regit actionem” che, qualora un contratto sia stato concluso in
vigenza del d.Lgs. n. 50/2016, anche in fase di esecuzione, sebbene
il d.Lgs. n. 36/2023 abbia acquisito efficacia continua ad
applicarsi quanto previsto dall’art. 113.
Contratti di concessione: l’erogazione degli incentivi alle
funzioni tecniche
Lo spiega bene la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo
della Corte dei Conti con la
delibera del 24 novembre 2023, n. 332,
rispondendo alla richiesta di parere di un ente sulla possibilità
di erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per le figure
interessate (RUP, direttore dei lavori, il direttore
dell’esecuzione del contratto, collaudatore ecc….) in quelle
concessioni nate con il vecchio Codice, ma con fase esecutiva
completamente collocata nel periodo di vigenza del
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