L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello fornendo alcuni chiarimenti in tema di Sismabonus-acquisti (art. 16, c. 1-septies, D.L. n. 63/2013). In particolare, la pronuncia ha riguardato la c.d. “remissione in bonis” percorribile in caso di tardivo deposito dell’Allegato B del DM 58/2017 (ossia dell’ asseverazione preventiva di riduzione del rischio sismico).
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ci si può avvalere della remissione in bonis se il deposito dell’Allegato B e il versamento della sanzione di 250 euro avvengono:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va inserita la prima rata della detrazione (in caso di agevolazione fruita in forma di detrazione fiscale);
- prima di inviare la “Comunicazione AE opzioni” (in caso di agevolazione fruita in forma di opzione: sconto in fattura o cessione).
Se il rogito è antecedente, è comunque corretto anticipare il versamento della suddetta sanzione entro la data del rogito
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