Non può essere condonato un abuso edilizio
consistente in un intervento di demolizione e ricostruzione, con
realizzazione di nuovi volumi e nuove superfici in area
sottoposta a vincolo paesaggistico, nè può essere considerato quale
abuso meramente formale.
Condono edilizio e vincolo paesaggistico: no alla
sanatoria
Lo spiega molto bene il Tar Lazio, con la
sentenza del 1
dicembre 2023, n. 18077, confermando la
legittimità del rigetto operato da un’Amministrazione comunale
sulla domanda di condono relativa a un intervento di demolizione e
ricostruzione di un preesistente edificio, con destinazione
residenziale, in area sottoposta a tutela ambientale e
paesaggistica.
Sulla questione il TAR ha ricordato che alla luce delle
coordinate applicative del cd. Terzo condono, come
introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003,
convertito in legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale,
con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, risultano
condonabili solo determinate tipologie di interventi – c.d.
abusi formali – se realizzati in aree sottoposte a
vincolo.
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