L’esclusione di un concorrente rientra fra le
competenze del RUP e non può essere disposto da un
superiore gerarchico, se non espressamente previsto, pena
l’illegittimità del provvedimento.
Esclusione concorrente da una gara: il provvedimento va firmato
dal RUP
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza del
12 gennaio 2024, n. 655, il TAR Lazio
ha accolto il ricorso di un concorrente aggiudicatario di un
appalto integrato, escluso a seguito della verifica dei requisiti
ex art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), da cui era emerso un rinvio a giudizio di
alcuni componenti della sua compagine sociale e l’annotazione sul
Casellario ANAC per un contenzioso civile.
Secondo il ricorrente i provvedimenti di esclusione sarebbero
stati viziati da incompetenza perché non erano stati firmati dal
RUP ma dal Provveditore per le Opere Pubbliche,
senza valutare la gravità dei fatti e la loro idoneità a incrinare
l’affidabilità dell’impresa né l’efficacia delle misure di self
cleaning adottate
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