Nella definizione di stato legittimo edilizio e urbanistico
contenuta all’art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) non si citano mai due delle date più celebri: il
1942 e il 1967.
Stato legittimo: la definizione
Entrando nel dettaglio, il citato comma 1-bis definisce lo stato
legittimo suddividendo gli immobili tra quelli realizzati:
- a seguito di presentazione di un titolo abilitativo;
- in assenza di titolo edilizio ma quando non era obbligatorio
acquisirlo.
Nel primo caso, per la ricostruzione dello stato legittimo va
preso il titolo edilizio originario e tutti quelli che hanno
legittimato successive trasformazioni dell’immobile, se il progetto
complessivo assentito corrisponde con lo stato dei luoghi, allora
si ha conformità edilizia e urbanistica.
Nel secondo caso, lo stato legittimo va ricostruito a partire
dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza. Come nel caso precedente, la situazione
di partenza va integrata
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