È possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria per
un edificio edificato senza alcun titolo e/o autorizzazione
utilizzando l’istituto dell’accertamento di conformità (art. 36,
d.P.R. n. 380/2001)?
Una risposta poco attenta direbbe di sì, a patto che sullo
stesso si possa accertare il requisito della doppia conformità
richiesto per la sanatoria di interventi realizzati in
assenza/difformità dal permesso di costruire/SCIA pesante.
La Cassazione su doppia conformità e autorizzazione
sismica
In realtà l’argomento è molto più complicato ed è stato
affrontato dalla Cassazione con diverse pronunce tra le quali
ricordiamo:
Più recentemente la Suprema Corte è nuovamente intervenuta con
la sentenza
22 febbraio 2024, n. 7720 che conferma l’orientamento, ormai
pacifico, secondo il quale il requisito della doppia conformità
delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione e al momento della presentazione della
domanda di regolarizzazione, è da escludere nel caso di opere
eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione
sismica, necessaria per la loro realizzazione.
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.