Sono considerati interventi di nuova costruzione tutti quei
lavori che comportano la trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio, non
siano ricompresi nelle altre categorie di interventi previste
dall’art. 3, comma 1, del Testo Unico Edilizia.
In ogni caso, i lavori di ampliamento di un manufatto già
esistente che producono un incremento di volume superiore
al 20% rispetto alla condizione ante operam non
sono qualificabili come lavori pertinenziali, ma rientrano a tutti
gli effetti nel concetto di nuova costruzione e,
in quanto tali, necessitano del Permesso di Costruire per essere
realizzati.
Permesso di costruire: quando è obbligatorio?
A ribadirlo è stato il Consiglio di Stato con
la sentenza
n. 1767 del 22 febbraio 2024, con cui è stato in parte
rigettato e in parte accolto un ricorso contro l’ordinanza di
demolizione e la successiva acquisizione al patrimonio
dell’opera abusiva disposte dall’Amministrazione comunale.
Ricordano i giudici di Palazzo Spada che, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera e) del d.P.R. n.
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