La ricostruzione di edifici crollati o demoliti
rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia solo se è
possibile attestare, mediante prove concrete e inconfutabili, la
preesistente consistenza del fabbricato.
Qualora l’edificio da ricostruire dovesse trovarsi all’interno
di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici,
poi, è richiesto inoltre che siano mantenuti volumetria,
sagoma, prospetti, sedime, nonché caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche del fabbricato preesistente.
In tutti i casi per i quali non sia possibile dimostrare la
preesistenza dell’edificio crollato, la ricostruzione si configura
sempre come nuova costruzione, non ammissibile in
zona vincolata.
Ricostruzione edifici crollati: quando è ristrutturazione?
Lo ribadisce il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 2 aprile 2024, n. 3018, con cui
ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego del
permesso di costruire richiesto per un intervento
di ricostruzione di un fabbricato crollato rispettando la
sagoma.
Osservano in particolare i giudici di Palazzo Spada che, per
poter qualificare un intervento come “ristrutturazione edilizia” ai
sensi dell’art. 3 del d.P.R.
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