La creazione di una nuova volumetria dipende
dalla realizzazione permanente di nuovi vani
chiusi, mentre non incide in alcun modo il fatto che tali
spazi possano essere stati originariamente adibiti a spazio di
transito per accedere ad altri locali e successivamente destinati a
un’altra finalità.
La destinazione d’uso infatti, o la modifica
della stessa, è un elemento che da solo non può determinare
l’inclusione o meno di un determinato vano al computo
della volumetria complessiva.
Destinazione d’uso: la modifica non incide se la volumetria è
già esistente
Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 22 marzo 2024, n.
2798, con la quale ha accolto un ricorso
presentato contro un’ordinanza di demolizione disposta dal Comune,
in virtù del fatto che, appunto, l’incremento di volumetria non
poteva essere attribuito al mutamento dell’uso di un
corridoio di accesso ad un immobile che, in realtà,
era già esistente.
Oggetto
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