Il permesso di costruire in sanatoria può
essere rilasciato esclusivamente se l’intervento, pur essendo stato
realizzato senza titolo o in difformità dallo stesso, risulti
conforme alla disciplina urbanistico-edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al
momento della richiesta della sanatoria.
In sostanza, viene concesso solo per gli abusi che soddisfino i
cosiddetti requisiti di “doppia conformità”,
mentre non può essere mai ammesso in relazione ad illeciti edilizi
configurabili come variazioni essenziali al
progetto originario che abbiano comportato la realizzazione di
nuove superfici chiuse e incrementi di volumetria in
difformità dagli strumenti urbanistici, neanche se si
dovesse trattare della sola copertura delle scale esterne al
fabbricato principale.
Permesso di costruire in sanatoria: occhio alle variazioni
essenziali
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 16 aprile 2024, n.
3468, con cui Palazzo Spada ha parzialmente respinto
il ricorso proposto per l’annullamento del diniego
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