Non possono in alcun modo essere oggetto di Terzo
Condono Edilizio le opere abusivamente
realizzate in aree soggette a vincoli
paesaggistici – ad eccezione solo di determinati lavori
“minori” – a maggior ragione se si tratta di nuove costruzioni che
comportano incrementi di volume e superficie.
Tale disposizione è da considerarsi valida a prescindere dal
fatto che il vincolo di inedificabilità sia assoluto o solo
relativo, e a prescindere anche dall’eventuale parere delle
Autorità preposte alla tutela, in quanto la norma vieta
rigorosamente la sanabilità delle grandi opere abusive nelle zone
soggette a vincoli.
L’Amministrazione comunale ha quindi il diritto, e il dovere, di
disporre in questi casi il diniego del condono – anche dopo lunghi
periodo di tempo dalla presentazione dell’istanza – senza la
necessità di fornire ulteriori motivazioni oltre a quelle di
ripristino della legittimità violata.
Terzo Condono: mai sanabili le grandi opere in aree
vincolate
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza
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