Il sindacato del giudice sulla
valutazione dell’offerta tecnica operata
dalla stazione appaltante è compreso in limiti ben definiti e
riguarda eventuali profili di macroscopica illogicità
o irragionevolezza della lex specialis.
Ne consegue che non sono impugnabili, né illegittime, le
clausole del disciplinare che prevedono, a pena di
esclusione, dei requisiti minimi
sull’offerta tecnica, senza che si debba applicare il
principio di equivalenza.
Requisiti minimi dell’offerta tecnica: l’applicazione del
principio di equivalenza
A spiegarlo è la sentenza
del Consiglio di Stato del 9 maggio 2024, n. 4155, con
cui Palazzo Spada ha respinto il ricorso contro la revoca di
aggiudicazione di un fornitura tramite accordo quadro ex art.
54, comma 4, lettera a), del d.Lgs. n. 50/2016,
Codice dei Contratti Pubblici vigente ratione
temporis.
L’aggiudicazione era stata annullata con sentenza del TAR, in
considerazione della mancata rispondenza dell’offerta della ditta
aggiudicataria ai criteri minimi previsti a pena di esclusione.
Una scelta avallata anche dai giudici d’appello, che hanno
sottolineato come le operazioni che la stazione
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