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Cambio di destinazione d’uso: il contributo di costruzione è dovuto?

Cambio di destinazione d’uso: il contributo di costruzione è dovuto?

La modifica della destinazione d’uso di un
immobile si considera come intervento “urbanisticamente
rilevante”
– ed è quindi soggetto alla richiesta del
permesso di costruire – quando il cambio
d’uso avvenga tra categorie funzionali diverse, anche se non
dovessero essere realizzate delle vere e proprie opere edilizie,
perché si configurerebbe comunque un incremento del carico
urbanistico
.

Non solo: il cambio di destinazione d’uso rilevante, salvo
diverse disposizioni previste a livello regionale, necessita sempre
del permesso di costruire, è soggetto al pagamento del
contributo di costruzione
ed è suscettibile di sanzione
demolitoria se conseguita in assenza di titoli.

Passaggio tra categorie urbanistiche differenti: obbligatorio
il titolo edilizio

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
dell’8 maggio 2024, n. 4127
, con la quale ha respinto
il ricorso proposto contro la decisione del TAR, che aveva
correttamente ritenuto urbanisticamente rilevante un intervento di
modifica della destinazione d’uso, senza opere, conseguito su
diversi immobili appartenenti allo stesso complesso, con il
passaggio tra categorie funzionali
…continua a leggere

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