Sono poche ma rilevanti le modifiche al d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) apportate dal Decreto
Legge n. 69/2024, n. 69 (Decreto Salva Casa). Tra queste, una
sulla quale dovremo certamente confrontarci (nell’attesa della
conversione in legge) è relativa al nuovo accertamento di
conformità nelle ipotesi di parziali difformità.
Le parziali difformità
Il nuovo articolo 36-bis introdotto nel Testo Unico Edilizia
(TUE) prevede una disciplina di sanatoria diversa per gli
interventi realizzati:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla
segnalazione certificata di inizio attività (art. 34, TUE); - in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività (art. 37, TUE).
Per queste tipologie di intervento, fino alla classica scadenza
dei termini (art. 34, TUE) e comunque fino all’irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di
costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio
attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della
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