Nel momento in cui il concorrente prova di essere comunque in
possesso dei requisiti in relazione ai quali aveva dichiarato di
far ricorso all’avvalimento, l’eventuale inadeguatezza o invalidità
di questo istituto, dichiarato in sede di gara, non configura un
mutamento della domanda di partecipazione, né una inammissibile
contraddizione con quanto dichiarato nell’istanza.
Del resto, non ha alcun senso pratico il ricorso all’istituto
dell’avvalimento tra soggetti operanti nell’ambito
di un medesimo rapporto consortile, mancando il
presupposto di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016 dell’alterità
(o terzietà) dell’impresa ausiliaria rispetto
all’ausiliata.
Avvalimento tra consorziate già esecutrici: il contratto è
nullo
Si tratta di un orientamento già espresso in giurisprudenza
sulla spendita dei requisiti all’interno di un
consorzio, confermato con la sentenza
del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024, n. 4761,
con cui Palazzo Spada ha accolto l’appello di un consorzio
originario aggidicatario di un affidamento di servizi.
Dopo il ricorso di un altro concorrente, il TAR aveva
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