Il parere contrario di compatibilità
paesaggistica reso dalla Soprintendenza, successivamente
alla chiusura della conferenza di servizi (positiva) prevista per
il procedimento autorizzatorio unico regionale
(PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico non può
“ribaltare” la decisione già presa delle amministrazioni coinvolte
nel procedimento, motivo per cui l’eventuale diniego
all’autorizzazione paesaggistica è illegittimo.
Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del
2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e
dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare
alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui
sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative
proprie dello strumento di semplificazione
procedimentale previsto dalla legge, per cui un eventuale
parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo
per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità
priva di potere in materia.
Parere di compatibilità paesaggistica tardivo: il diniego di
autorizzazione è illegittimo
A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la
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