La formulazione del comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) – recentemente modificato dal D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) – consente l’utilizzo di riprese
fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, per
la valutazione dello stato legittimo dell’immobile.
Abusi edilizi e stato legittimo: la data di realizzazione
dell’intervento
Prescindendo dallo stato legittimo, alla luce dell’attuale
disciplina edilizia e soprattutto per gli interventi realizzati in
assenza di titolo edilizio, risulta di fondamentale importanza la
prova della data di realizzazione degli stessi. Una prova che, come
ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, può essere
fornita solo dal privato che risulta essere l’unico soggetto a
essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova e,
quindi, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di
realizzazione del manufatto.
Tra la documentazione idonea a dimostrare la data di
realizzazione dell’intervento è
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