Comma 7 art. 4-bis D.L. 39/2024: “A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui
all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora
fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli
interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”.
Decreto Superbonus 2024
Così è riportato nella Legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2024, n.
39 ed inserito l’art. 4-bis.
A ben vedere, il nuovo comma, già commentato su un precedente
contributo su queste pagine, non chiarisce un aspetto che può
confondere i contribuenti. Si tratta dell’ipotesi in cui il
committente non abbia portato in detrazione la prima rata o più
rate nelle dichiarazioni dei redditi presentate all’Agenzia delle
Entrate negli anni precedenti. La disposizione normativa, infatti,
lascia
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