Il superbonus, la maxi agevolazione del 110% che permette di detrarre, cedere o richiedere lo sconto in fattura a fronte di taluni interventi sugli immobili è finalmente stata prorogata con la legge di bilancio per il 2021.
La proroga è per la maggior parte dei casi al 30 giugno 2022 rispetto a quella inizialmente prevista al 31 dicembre 2021 dal DL 34/2020, tuttavia si può parlare di alcune eccezioni a tale spostamento.
1) Le nuove scadenze
- La regola generale per la totalità dei contribuenti (30/06/2022): tutte le spese rimaste a carico dei contribuenti e connesse agli interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni, possono godere del 110% se sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. La ragione per cui la concessione è solo di sei mesi rispetto alla scadenza originaria è connessa al solo fatto di permettere di ultimare i lavori che hanno stentato a partire a causa delle continue modifiche all’impianto normativo (da ultimo le modifiche del Dl 104/2020 ad ottobre 2020). La particolarità di tale proroga prevede che:
- le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (originaria scadenza) e rimaste a carico dei contribuenti, nel caso della detrazione in dichiarazione dei redditi seguono la vecchia regola della detrazione in 5 quote annuali costanti.
- Le spese sostenute dall’1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 verranno detratte in 4 quote annuali costanti. Ciò anche se le stesse sono connesse ai medesimi interventi iniziati negli anni 2020 e 2021.
- la deroga concessa ai condomini: i condomìni sono, infatti, fra i soggetti destinatari del superbonus ai sensi dell’art. 119, co. 9, DL 34/2020. Per tali soggetti, in particolare e quindi per i loro abitanti, i condòmini, è possibile applicare l’estensione del termine per godere del 110% in tale situazione.
- Nel caso dei condomini, se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione da superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, derogando quindi di sei mesi al termine prorogato dalla legge di bilancio (in tale caso non è chiaro, per le spese sostenute da luglio a dicembre 2022 quante rate si possano applicare per la detrazione, si presume 4)
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2) Gli IACP
Diversa scadenza del beneficio è prevista per gli interventi da superbonus posti in essere dagli IACP o dagli enti assimilati che gestiscono o possiedono i complessi di edilizia popolare.
La scadenza originaria per tali soggetti era fissata al 30 giugno 2022, mentre la legge di bilancio 2021 sposta tale ultima scadenza al 31 dicembre 2022.
Anche in questo caso, qualora si detraggano le spese in dichiarazione la strada sarà duplice:
- le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e rimaste a carico degli IACP o dei soggetti a loro assimilati verranno detratte in 5 quote annuali costanti
- le spese sostenute dall’1 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 potranno, invece essere detratte in 4 quote annuali costanti
- per gli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione da superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (in tale caso non è chiaro, per le spese sostenute da gennaio a giugno 2023 quante rate si possano applicare per la detrazione, si presume 4 anche se in realtà nessun riferimento è fatto dalla normativa).
3) Il Sismabonus
- La regola generale in caso di sismabonus (art. 16, DL 63/2013). Stessa sorte subisce il supersismabonus, cioè gli interventi antisismici effettuati sugli immobili che sorgono nelle zone di pericolosità 1, 2 e 3. In questi casi la detrazione è elevata al 110% per tutti i lavori sostenuti e rimasti a carico dei contribuenti interessati dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Per le spese rientranti in questa tipologia di interventi che sono sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, in caso di detrazione, le quote costanti annuali saranno 4, mentre le spese sostenute in precedenza (2020-2021) verranno detratte in 5 quote annuali.
- Ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma. Il DL 104/2020 aveva introdotto all’art. 119, il comma 4 ter, ammettendo fino al 31 dicembre 2020, l’aumento del 50% del limite massimo di spesa sostenibile, nel caso di lavori di ricostruzione di immobili situati nelle zone previste dagli elenchi allegati ai DL 189/2016 e DL 39/2009. Tale scadenza del 31 dicembre 2020 è ampliata fino al 30 giugno 2022 in conformità con le proroghe in precedenza descritte.
4) Per riassumere…
tipologia di intervento al 110% |
scadenza originaria |
nuova scadenza |
altre informazioni |
Interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020 | 31 dicembre 2021 | 30 giugno 2022 |
spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021: 5 rate spese sostenute dal 1/1/2022 al 30/06/2022: 4 rate |
IACP | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 |
spese sostenute dal 1/7/2020 al 30/06/2022: 5 rate spese sostenute dal 1/7/2022 al 31/12/2022: 4 rate |
IACP | 30 giugno 2022 | 30 giugno 2023 | il termine si applica qualora alla data del 31/12/2022 l’ente abbia raggiunto il 60% dei lavori (sarà possibile detrarre anche le spese sostenute da gennaio a giugno 2023) |
Sismabonus (DL 63/2013) | 31 dicembre 2021 | 30 giugno 2022 |
spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021: 5 rate spese sostenute dal 1/1/2022 al 30/06/2022: 4 rate |
Ricostruzione di immobili colpiti da sisma (aumento del limite massimo di spesa del 50%) | 31 dicembre 2020 | 30 giugno 2022 | la proroga in questo caso riguarda la maggiorazione del limite massimo di spesa. Per comprendere se si tratta di 4 o 5 rate occorre fare riferimento al nuovo termine per il Sismabonus (DL 63/2013) |
Condomini | 31 dicembre 2021 | 31 dicembre 2022 | il termine si applica qualora alla data del 30/6/2022 l’ente abbia raggiunto il 60% dei lavori (sarà possibile detrarre anche le spese sostenute da luglio a dicembre 2022) |
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