La norma introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020 prevede una maggiore detrazione per taluni interventi volti al risparmio energetico e per quelli volti alla messa in sicurezza sismica. Vediamo in questa news come è possibile ricondurre al ruolo di “interventi trainanti” anche quelli antisismici.
1) Come è strutturata la norma del 110%
L’art. 119, co. 1, DL 34/2020 ha introdotto la maggiore detrazione del 110%, comunemente nota come superbonus, a fronte di taluni interventi volti al risparmio energetico.
Nel comma 1 così strutturato la maggiore detrazione spetta nel caso in cui vengano effettati degli interventi c.d. trainanti (interventi sull’involucro esterno degli edifici che isoli più del 25% della superficie disperdente lorda, sostituzione di impianti di climatizzazione posti nelle parti comuni o sostituzione di impianti di climatizzazione situati nelle singole unità immobiliari).
Se, unitamente agli interventi trainanti vengono effettuati anche alcuni interventi definiti “trainati” (ad esempio quelli generalmente previsti dall’art. 14, DL 63/2013) questi ultimi godono anch’essi della maggiore detrazione del 110%, purchè vengano effettuati nel periodo di vigenza della norma, ad oggi dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nonché vengano effettuati successivamente alla partenza dei lavori per i trainanti.
2) Il Sismabonus gode del 110%
Al comma 4 sempre dell’art. 119, si prevede la detrazione maggiorata del 110% anche per interventi antisismici, in particolare quelli previsti dall’art. 16, co. 1bis-1septies, DL 63/2013.
Il fatto che taluni interventi finalizzati al risparmio energetico siano considerati e trattati in una norma a parte (comma 1) rispetto a quella che introduce il 110% per gli interventi antisismici (comma 4) ha aperto il campo ai dubbi circa il fatto che questi ultimi possano essere considerati o meno trainanti.
Per comprendere se gli interventi antisismici sono trainanti occorre andare ad effettuare una lettura della Circ. 24/E/2020.
Si premette che gli interventi antisismici sono sostanzialmente di due categorie:
- quelli previsti dall’art. 16bis, lett. i), TUIR
- quelli previsti dall’art. 16, DL 63/2013 (sismabonus)
La differenza fra le due categorie consiste nel fatto che gli interventi antisismici previsti dall’art, 16bis TUIR godono della detrazione prevista per i lavori sugli immobili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, cioè 50% e sono fruibili indipendentemente dal fatto che la zona sismica nella quale sorge l’immobile sia o meno pericolosa (si ricorda che le zone sismiche sono, in base alla loro maggiore o minore pericolosità, rispettivamente dalla zona 1 alla zona 4, come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).
Gli interventi di cui all’art. 16, DL 63/2013 sono, invece, quelli che danno diritto al sismabonus, il quale prevede maggiori detrazioni, dal 70 all’85%, in funzione del salto di classe di sicurezza sismica, se gli immobili, sempre secondo l’ordinanza n. 3274, appartengono unicamente alle zone sismiche 1,2,3.
Nella pratica la seconda categoria di interventi, quelli da sismabonus sono una sottoclasse dei primi.
L’art. 119, consente la maggiore detrazione del 110% unicamente per gli interventi da sismabonus, quelli previsti dal DL 63/2013.
3) Sismabonus come intervento trainante?
Ma possono essere trainanti?
Ad oggi, in assenza di chiarimenti ufficiali, da una lettura della Circ. 24/E/2020 si può ritenere che forse si possono considerare trainanti, al pari di quelli previsti al comma 1, lett. da a) a c) dell’art. 119.
Se andiamo a leggere la citata circolare emerge che: Nel paragrafo 2, denominato “Ambito oggettivo”, si vanno a considerare ed illustrare gli interventi trainanti (o principali) includendo fra essi non solo quelli di efficienza energetica, ma anche quelli relativi alle misure antisismiche, come descritte poco sopra.
Al paragrafo 2.1.4, in particolare, dopo la trattazione degli interventi trainanti di “tipo energetico”, vengono illustrati gli interventi antisismici e successivamente al paragrafo 2.2 vengono descritti gli interventi trainati.
Secondo una logica espositiva se ne potrebbe dedurre che se il sismabonus non fosse trainante, esso non sarebbe stato illustrato dalla circolare immediatamente dopo gli interventi trainanti in senso stretto e prima dei trainati, in ragione anche del fatto che sia i trainati che i trainanti sono disciplinati al comma 1, mentre il sismabonus al 110% è disciplinato al comma 4.
Se così fosse, nonché se venisse sciolto dall’Amministrazione Finanziaria tale dubbio, molti interventi, soprattutto nelle zone 1, 2 e 3, potrebbero prendere il via come trainanti, favorendo successivamente gli altri interventi collaterali considerati trainati.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.