Alla detrazione del 110 per cento sono ammessi gli oneri per le prestazioni professionali, comprese le spese per le asseverazioni e per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (Ape). Per gli onorari vanno presi come riferimento i valori massimi del decreto Parametri del 2016. Il ponte tra il Dm Parametri e la parcella del professionista incaricato è “costruito” dal decreto Requisiti ossia dal decreto interministeriale, in vigore dallo scorso 6 ottobre, che stabilisce i massimali di costo e i criteri da soddisfare affinché un intervento sia ammesso all’ecobonus, al bonus facciate o al Superbonus.
Secondo l’allegato A (punto 13) del Dm Requisiti, infatti, gli oneri per le prestazioni professionali, per la redazione dell’Ape, nonché per le necessarie asseverazioni sono ammessi alla detrazione e vanno calcolati facendo riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016.
A partire dalla norme e tenendo conto della specificità delle prestazioni professionali, la Rete delle professioni tecniche (Rtp) ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Michele Lapenna, consigliere del Cni, che ha elaborato apposite linee guida per il calcolo del corrispettivo per le attività professionali legate al Superbonus. Il documento contiene anche una serie di esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.
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Il modulo di calcolo on-line per il compenso professionale di architetti e ingegneri
Il riferimento al Dm Parametri 2016
Il gruppo di lavoro ha ritenuto utile dare indicazioni metodologiche per utilizzare, adattandolo al mercato privato, il Dm Parametri. Il Dm infatti – va sottolineato – nasce come riferimento per le opere pubbliche e più nel dettaglio per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri. Ovviamente, i parametri definiscono un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al Superbonus, non possono costituire una tariffa (le tariffe sono state ampiamente abolite), ossia non possono essere associati ad un minimo inderogabile.
L’equo compenso
Va anche ricordato che il Dl Ristori ha introdotto l’obbligo per i soggetti destinatari del Superbonus, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, di applicare la normativa sull’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti. In particolare, il diritto all’equo compenso si applica nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti cosiddetti forti.
Il caso degli studi di pre-fattibilità
Le linee guida della Rtp danno indicazioni anche sul calcolo della parcella nel caso dell’elaborazione di studi di pre-fattibilità attraverso i quali il professionista valuta i possibili interventi da realizzare mettendoli in relazione con i requisiti previsti dalla legge. Va precisato, però, che tale attività può anche rivelare l’impossibilità di accedere al beneficio fiscale. In tal caso l’onere della prestazione professionale è a carico del committente.
Nel caso, invece, in cui «l’attività professionale in sede di pre-fattibilità dia esito positivo, sia quindi possibile usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta», viene precisato nelle linee guida.
Il corrispettivo per Ape, Dl, progettazione e interventi antisismici
Oltre alla pre-fattibilità, il documento affronta il calcolo del corrispettivo per la redazione dell’Ape convenzionale iniziale e finale, per la progettazione, per la direzione dei lavori e le asseverazioni per gli interventi di efficientamento energetico. Un capitolo riguarda il Sismabonus e in particolare il calcolo della parcella per la verifica di vulnerabilità sismica, per la progettazione e la direzione dei lavori, per il collaudo statico e per le asseverazioni.
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