È illegittimo l’affidamento diretto per
concessioni di servizi con importo
sottosoglia, che seguono quindi la disciplina prevista dall’art.
50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023. Questa tipologia di
accordo è infatti disciplinata dall’art. 187, comma 1 dello stesso
Codice dei Contratti e prevede il ricorso a una
procedura negoziata senza bando e previo invito di almeno 10
operatori economici.
Concessione di servizi sottosoglia: illegittimo l’affidamento
diretto
Un iter che invece non è stato seguito da una stazione
appaltante, con conseguente annullamento da parte del TAR
Emilia Romagna, con la sentenza del
18 giugno 2024, n. 155, dell’affidamento in
concessione per 9 mesi di un servizio.
Secondo l’impresa ricorrente, operatore uscente, la SA avrebbe
dovuto prevedere una proroga tecnica
dell’affidamento; inoltre, quando la concessione era ancora in
essere, avrebbe già affidato all’operatore lo svolgimento di alcuni
servizi, portando a un’illegittima sovrapposizione di incarichi e a
un conseguente danno economico.
Proroga tecnica affidamento: nessun obbligo in capo alla
Stazione Appaltante
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