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Certificato di agibilità: non attesta lo stato legittimo di un immobile

Certificato di agibilità: non attesta lo stato legittimo di un immobile

In tempi di Decreto Salva-Casa, che con l’inserimento
del comma 1-bis all’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia ha
modificato le disposizioni sullo stato
legittimo, 
è bene ribadire che il
certificato di agibilità non certifica la
regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile, ma risponde ad altre
finalità.

Certificato di agibilità: non equivale al permesso di
costruire

Lo specifica il TAR Sicilia con la
sentenza del 24
giugno 2024, n. 2046
, con cui ha anche richiamato il
costante orientamento della giurisprudenza per cui il permesso di
costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a
presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro:

  • il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che
    l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti
    in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico
    degli edifici e degli impianti;
  • il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto
    delle norme edilizie ed urbanistiche.

Ciò significa che il rilascio del certificato di abitabilità (o
di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la
possibilità di contestare successivamente la
…continua a leggere

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