L’art. 45, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che
“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse
finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al
comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura
non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e
delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione
delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità
diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti”.
Incentivi funzioni tecniche: il MIT sul calcolo importi e sulle
attività incentivabili
Una norma che lascia spazio a dubbi interpretativi e su cui è
intervenuto il MIT con due nuovi pareri:
Per quanto riguarda il calcolo
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