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Superbonus 110%: i limiti di spesa per interventi trainanti e trainati – Lavori Pubblici

Nuovi interessanti chiarimenti arrivano dal sito del
Governo sul superbonus 110%
. Questa volta parliamo di un
argomento molto particolare e delicato: i limiti di spesa
applicabili agli interventi trainanti e trainati
che accedono alle detrazioni fiscali previste dal Decreto
Rilancio
.

Superbonus 110%: il quesito al Governo

Il caso a cui risponde il Governo riguarda un edificio
unifamiliare in cui si vuole intervenire con un intervento di
sismabonus 110%, uno o più interventi isolamento
termico (ecobonus 110%) e uno o più
interventi trainati di miglioramento
energetico
. La domanda è semplice, si vuole conoscere i
limiti di spesa per gli interventi trainanti e,
nel dettaglio, per i seguenti interventi trainati:

  • finestre e schermature solari (cfr. articolo 1, comma 345,
    legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 14, comma 2, lettera b,
    decreto legge n. 63 del 2013);
  • pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda
    (articolo 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006);
  • impianti con generatori di calore alimentati da biomasse
    combustibili (articolo 14, comma 2-bis, decreto legge n. 63 del
    2013).

Superbonus 110% e limiti di spesa

Per rispondere il Governo ha ricordato la risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 2020
che riguarda
proprio i limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti
comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità
immobiliari che accedono al bonus 110%.

In particolare, nel caso in cui sul medesimo immobile siano
effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in
sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche
unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente
autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera
del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di
riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la
sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi
trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali
interventi.

È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione
che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi
interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di
più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi
strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei
suddetti interventi.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi
trainati

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di
interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, questa va
calcolata dividendo la detrazione massima ammissibile prevista
nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in
termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Nel dettaglio:

  • per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di
    schermature solari nonché per l’acquisto e la posa
    in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua
    calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo
    14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo
    1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono
    per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a
    60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un
    intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di
    spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun
    intervento è pari a 54.545 euro;
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di
    calore alimentati da biomasse combustibili,
    l’articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013
    stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a
    30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento
    trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso
    alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a
    27.273 euro. Quando si esegue un intervento
    antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese
    di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il
    rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei
    soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per
    completare l’intervento nel suo complesso. Anche tali spese
    concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a
    96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento
    a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Infine, per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera
i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli
indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono
fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono
una nuova categoria di interventi agevolabili.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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