L’omessa indicazione dei costi della manodopera
nella lex specialis di gara non è motivo di illegittimità
dell’intera procedura, perché non implica l’impossibilità da parte
dell’OE di formulare un’offerta.
Il costo rappresenta infatti soltanto una mera stima non
vincolante per i concorrenti e che è suscettibile tutt’al più di
esclusione del concorrente quando si sia in presenza di violazioni
sui minimi salariali.
Costi della manodopera: il TAR sulla validità della procedura
di gara
A spiegarlo è il TAR Lombardia con la sentenza
del 5 luglio 2024, n. 2077, con cui ha respinto il
ricorso di un concorrente scondo cui l’aggiudicazione in favore di
un’altra impresa per l’affidamento di un servizio sarebbe stata
illegittima per insostenibilità economica
dell’offerta, nonché per omissione da parte della S.A. di una
valida e seria verifica di congruità sui costi della manodopera,
per altro non indicati nel bando di gara.
Ne sarebbe derivata una presunta illegittimità della lex
specialis in violazione dell’art. 41, del
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