La normativa di cui al Terzo Condono Edilizio è
particolarmente stringente riguardo alla possibilità di
sanare gli abusi edilizi, soprattutto se
realizzati in zona sottoposta a vincoli
paesaggistici.
Difatti, esclusivamente i lavori “minori” possono essere
considerati ai fini del condono, mentre vengono esclusi a
prescindere tutti gli interventi rilevanti che comportino una
nuova costruzione oppure un ampliamento di
volumi o superfici.
Terzo Condono in area vincolata: ammessi solo abusi minori
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del
19 giugno 2024, n. 12515, che ha respinto il
ricorso con cui si richiedeva l’annullamento della determina di
diniego del Terzo Condono Edilizio (Legge n.
326/2003), relativo all’ampliamento di un’abitazione in
area sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), nonché della L.R. Lazio n. 12/2004
(Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi).
Si fa presente che il terzo condono edilizio ha un oggetto più
“circoscritto” rispetto ai condoni aperti disciplinati
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