La presentazione di un’istanza di condono edilizio non autorizza
i soggetti interessati a completare, trasformare o ampliare le
opere abusive nell’attesa dell’esito della richiesta, in quanto –
fino all’ottenimento di un eventuale accoglimento della sanatoria –
gli ulteriori interventi conseguiti su un immobile oggetto di
condono pendente si considerano abusivi al pari di
quelli già dichiarati illegittimi.
In tali casi, il provvedimento di diniego del condono è un
atto dovuto, così come l’ordine di demolizione, e
non può essere annullato a meno che l’interessato non presenti
elementi validi che, se valutati in fase procedimentale, avrebbero
potuto portare ad un esito diverso da quello disposto.
Condono edilizio: il Consiglio di Stato sull’esecuzione di
nuovi lavori
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 12 luglio 2024, n. 6243, che respinge il ricorso
contro il diniego della sanatoria – richiesta ai sensi della Legge
n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio) – e l’ordinanza di
demolizione, disposti
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