Con la Legge n. 105/2024
di conversione del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), il Parlamento italiano
ha deciso di aggiungere alcuni commi all’art. 24 (agibilità) del
d.P.R. n. 380/2001,
sui quali è opportuno chiarirne la portata applicativa.
L’agibilità dopo il Salva Casa
In particolare, le integrazioni introdotte con i nuovi commi
5-bis, 5-ter e 5-quater, prevedono una disciplina temporanea
applicabile “Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis…” che sarebbero dovuti arrivare
con un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata.
Ricordiamo che questo Decreto era stato previsto con l’art. 3,
comma 1, lettera d), 1) del D.Lgs. n. 222/2016 e sarebbe dovuto
arrivare entro febbraio 2017 per aggiornare (o meglio sostituire)
il Decreto ministeriale 5 luglio 1975 (c.d. Decreto Sanità) ormai
obsoleto nei contenuti.
Lo schema di questo nuovo Decreto è approdato
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