Con la legge Salva Casa, la disciplina sui
cambi di destinazione d’uso è stata investita da profondi
cambiamenti sui titoli abilitativi necessari in caso di variazioni
orizzontali, verticali o in presenza o meno di opere.
Nessun dubbio però sul fatto che fino al 29 maggio 2024, data di
entrata in vigore del D.L. n.
69/2024, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2024, n. 105, il cambio della destinazione
d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, se
realizzato senza il Permesso di Costruire, è sempre
sanzionabile con l’ordine di demolizione, anche se
l’intervento non dovesse comprendere la realizzazione di alcuna
opera edilizia.
Seppur in assenza di opere, infatti, il cambio d’uso tra
categorie non omogenee comporta comunque una vera e
propria modificazione edilizia che incide sul carico
urbanistico, pertanto necessita di essere autorizzato.
Modifica d’uso tra categorie non omogenee ante Salva Casa:
obbligo di Permesso di Costruire
A ribadirlo è il TAR
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