In presenza di interventi qualificabili come nuova
costruzione o ristrutturazione edilizia, che vengono
conseguiti all’interno di aree sottoposte a vincoli paesaggistici,
il diniego dell’istanza di Terzo Condono è un atto dovuto, a
prescindere dal fatto che il vincolo sia di
inedificabilità assoluta oppure
relativa.
Terzo Condono in area vincolata: quali opere sono sanabili
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del
10 luglio 2024, n. 13967, rigettando
il ricorso proposto per l’annullamento del diniego
su un’istanza di sanatoria richiesta ai sensi
del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (c.d.
Terzo Condono Edilizio).
Si fa presente che, a differenza del Primo
Condono (Legge n. 47/1985) e del Secondo
Condono (Legge n. 724/1994), il Terzo prevede regole ben
più restrittive, soprattutto per gli abusi conseguiti in aree
sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D.lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
All’interno delle aree tutelate infatti, possono essere sanate
esclusivamente le opere qualificabili come “abusi
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