Grava sul privato l’onere di provare la
data di realizzazione e la consistenza
originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo
l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi
probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca
di realizzazione di un manufatto. In particolare, solo la
deduzione, da parte di colui che ha commesso il contestato illecito
edilizio, di concreti elementi di riscontro trasferisce in capo
all’Amministrazione l’onere di fornire prova contraria.
Si tratta di un granitico orientamento della giurisprudenza,
basato sul principio di vicinanza della prova,
rientrando nella sfera (e dunque nella disponibilità) del privato
la prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la
relativa consistenza.
Abusi edilizi e ante ’67: onere della prova a carico del
privato
A ricordarlo, nell’ambito di un contenzioso incentrato sulla
presunta realizzazione di opere ante ’67, è il
TAR Lazio, con la sentenza del
31 luglio 2024, n. 15548, con cui ha respinto il
ricorso presentato per l’annullamento di una sanzione
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