Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la
concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale
complesso unitario che fa capo ad unico
soggetto legittimato alla proposizione della domanda di
condono, ai sensi della Legge n. 724/1994.
Ne consegue che eventuali singole istanze presentate in
relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono
riferirsi ad una unica concessione in sanatoria,
per evitare l’elusione del limite di 750 metri
cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in
luogo dell’intero complesso.
Frazionamento artificioso domande di condono: la Cassazione
ribadisce il divieto
Sul divieto di frazionamento artificioso delle
domande di condono, finalizzato a eludere il limite volumetrico
imposto dalla normativa si è espressa la Corte di
Cassazione con la sentenza
del 18 settembre 2024, n. 35008, confermando la
legittimità della sentenza esecutiva di un ordine di
demolizione.
Secondo il ricorrente, sarebbe stata fatta un’erronea
applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 (c.d. Secondo
Condono Edilizio) in quanto:
- gli abusi edilizi non facevano capo
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