È possibile erogare, ai sensi dell’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei Contratti Pubblici) gli incentivi
per le funzioni tecniche nel caso di lavori non
eccessivamente complessi, e per i quali il RUP decida di
nominare solo il direttore lavori ma non anche di costituire un
ufficio di direzione lavori?
Appalti di lavori: quando si possono erogare gli incentivi alle
funzioni tecniche?
A porre il quesito al supporto giuridico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti è una Stazione
Appaltante, la quale ha evidenziato che:
- l’art. 114, comma 1 del nuovo Codice, dispone che la fase
d’esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, ai
sensi del successivo comma 2, prima dell’avvio delle procedure
d’affidamento, nomina un direttore dei lavori (DL). Quest’ultimo
può essere coadiuvato, in relazione alla
complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione lavori
costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di
cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato
II.9; - le norme del codice, per quanto concerne i lavori, non pongono
restrizioni analoghe
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