È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le modalità di trasmissione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico relativi agli interventi superbonus (ex art. 119 del D.L. n. 34/2020).
Soggetti obbligati al nuovo adempimento
Le nuove comunicazioni sono obbligatorie per chi:
- non ha concluso i lavori superbonus entro il 31 dicembre 2023 e che entro la stessa data aveva presentato la CILA-S (ex art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- presenta tali documenti (CILA-S o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dal 1° gennaio 2024.
Soggetti tecnici che devono provvedere alla trasmissione
Devono provvedere alla trasmissione:
- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui
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