In tema di Terzo Condono Edilizio, non sono mai
sanabili gli interventi di ampliamento conseguiti abusivamente
all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, a
prescindere dalla natura del vincolo e
dall’entità dell’incremento volumetrico
realizzato.
A fronte di tali tipologie di abusi, il
silenzio-assenso può formarsi esclusivamente solo
per quegli illeciti che posseggano i requisiti oggettivi e
soggettivi per essere condonati, in quanto la mancanza di
uno solo di questi preclude in radice che possa essere avviato il
procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero
co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.
Abusi incondonabili: no al silenzio assenso
A chiarirlo è il TAR Lazio con la sentenza
del 20 settembre 2024, n. 16487, con
cui ha respinto un ricorso contro il rigetto dell’istanza di
condono richiesta ai sensi del DL n. 269/2003, convertito nella
Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio).
Si ribadisce in proposito che il terzo condono prevede
regole ben più restrittive rispetto alle
disposizioni di cui alla
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