Per accedere ad alcune detrazioni edilizie, i professionisti
scesi in campo per la realizzazione dell’intervento agevolato
devono certificarne i dettagli tecnici. È il caso, innanzitutto,
del Superbonus, che impone il deposito di asseverazioni specifiche,
previsto come vero e proprio requisito per fruirne
correttamente.
Bonus edilizi e asseverazioni: obblighi e responsabilità dei
tecnici
A disporlo è l’art. 119, co. 13 del DL 34/2020, che prevede di
trasmettere all’ENEA una certificazione sull’effettivo
conseguimento dell’efficientamento energetico e, in caso di lavori
antisismici, il deposito di tutte le asseverazioni già previste per
il Sismabonus ordinario, regolate dal DM 58/2017.
Gli obblighi sono molti e squisitamente tecnici, e dal loro
rispetto dipende il buon esito dell’intera pratica edilizia,
compresa la corretta spettanza dell’agevolazione. Di conseguenza,
anche i rischi – persino penali – sono molti. È chiaro, cioè, che
un errore del tecnico nel “confezionare” le asseverazioni può
comportare problemi non indifferenti, e soprattutto complessi da
gestire sul piano legale.
Quello della responsabilità dei tecnici è infatti un tema
spinoso, considerato che per il Superbonus
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